Art. 3.

      1. Il comodato è completamente gratuito nella scuola secondaria di primo grado e per il primo biennio del secondo ciclo di istruzione e formazione. Negli anni successivi ogni studente che usufruisce del comodato è tenuto a contribuire allo stesso con una quota corrispondente ad un quinto del valore dei testi in adozione per ogni alunno.